15 febbraio 2019
ESENZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI DALLA LEGALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI ALTRE FORMALITÀ, NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA
Dal 16 FEBBRAIO 2019 i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro ed il cui obiettivo principale è accertare:
a) nascita
b) esistenza in vita
c) decesso
d) nome
e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile
f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata
h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata
i) filiazione
j) adozione
k) domicilio e/o residenza
l) cittadinanza
devono essere accettati da altro Stato membro SENZA NECESSITÀ DI LEGALIZZAZIONE O DI APOSTILLE.
Inoltre, NON È RICHIESTA LA TRADUZIONE quando il documento pubblico è corredato di un MODULO STANDARD MULTILINGUE da utilizzare come supporto per la traduzione, purchè l’autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico; tale modulo standard multilingue va RICHIESTO CONTESTUALMENTE al certificato a cui fa da supporto per la traduzione.
Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
Dal 16 FEBBRAIO 2019 i documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro ed il cui obiettivo principale è accertare:
a) nascita
b) esistenza in vita
c) decesso
d) nome
e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile
f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata
h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata
i) filiazione
j) adozione
k) domicilio e/o residenza
l) cittadinanza
devono essere accettati da altro Stato membro SENZA NECESSITÀ DI LEGALIZZAZIONE O DI APOSTILLE.
Inoltre, NON È RICHIESTA LA TRADUZIONE quando il documento pubblico è corredato di un MODULO STANDARD MULTILINGUE da utilizzare come supporto per la traduzione, purchè l’autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico; tale modulo standard multilingue va RICHIESTO CONTESTUALMENTE al certificato a cui fa da supporto per la traduzione.
Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||
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Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune | ||||||||
Area | Area amministrativa, scolastica - socio educativa | ||||||||
Responsabile | Elisii dott.ssa Francesca | ||||||||
Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 25 | ||||||||
Telefono |
0321.511643 - 0321.511611 |
||||||||
Fax |
0321.511644 |
||||||||
urp@comune.cameri.no.it |
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PEC |
comune.cameri.no@legalmail.it |
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Note | Il servizio di protocollazione non si effettua nella giornata del Sabato | ||||||||
Apertura al pubblico |
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