Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
Scheda del servizio
Cos'è il rischio di incidente rilevante
A seguito del gravissimo incidente avvenuto a Seveso nel 1976 è iniziato il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, ossia la possibilità che si verifichi un evento (quale un'emissione, un incendio, un'esplosione) dovuto a sviluppi incontrollati durante un'attività industriale in cui intervengano una o più sostanze pericolose, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l'ambiente circostante.
L'elemento principale che caratterizza e classifica uno stabilimento come "stabilimento a rischio di incidente rilevante", ai sensi della normativa vigente (D.L. 334/99), è quindi la detenzione di sostanze o categorie di sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie.
La detenzione e l'uso di determinate quantità di sostanze, aventi caratteristiche tali da essere classificate come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l'ambiente, può portare infatti alla possibile evoluzione di un incidente rilevante.
È bene sottolineare che un'attività rientrante nel campo di applicazione del D.L. 334/99 di per sé non rappresenta automaticamente un impianto insicuro per i lavoratori e per la popolazione limitrofa.
Le azioni di prevenzione
In base alla normativa gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose oltre una certa quantità sono soggetti ad una serie di obblighi diretti ad aumentare la sicurezza ed a minimizzare la possibilità di un incidente.
In particolare il gestore dello stabilimento deve individuare i rischi ed adottare le appropriate misure di sicurezza, deve provvedere alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento del personale, deve redigere il Rapporto di sicurezza, un documento che contiene tutti i dati e le informazioni sullo stabilimento, deve predisporre il Piano di Emergenza Interno per controllare e circoscrivere gli incidenti ed adottare le misure necessarie per proteggere le persone, deve inviare una Scheda d'informazione al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Sindaco, al Prefetto ed ai Vigili del Fuoco.
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, modificato ed integrato dal n. 238 del D.Lgs. 21 settembre 2005.
A seguito del gravissimo incidente avvenuto a Seveso nel 1976 è iniziato il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, ossia la possibilità che si verifichi un evento (quale un'emissione, un incendio, un'esplosione) dovuto a sviluppi incontrollati durante un'attività industriale in cui intervengano una o più sostanze pericolose, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l'ambiente circostante.
L'elemento principale che caratterizza e classifica uno stabilimento come "stabilimento a rischio di incidente rilevante", ai sensi della normativa vigente (D.L. 334/99), è quindi la detenzione di sostanze o categorie di sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie.
La detenzione e l'uso di determinate quantità di sostanze, aventi caratteristiche tali da essere classificate come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l'ambiente, può portare infatti alla possibile evoluzione di un incidente rilevante.
È bene sottolineare che un'attività rientrante nel campo di applicazione del D.L. 334/99 di per sé non rappresenta automaticamente un impianto insicuro per i lavoratori e per la popolazione limitrofa.
Le azioni di prevenzione
In base alla normativa gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose oltre una certa quantità sono soggetti ad una serie di obblighi diretti ad aumentare la sicurezza ed a minimizzare la possibilità di un incidente.
In particolare il gestore dello stabilimento deve individuare i rischi ed adottare le appropriate misure di sicurezza, deve provvedere alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento del personale, deve redigere il Rapporto di sicurezza, un documento che contiene tutti i dati e le informazioni sullo stabilimento, deve predisporre il Piano di Emergenza Interno per controllare e circoscrivere gli incidenti ed adottare le misure necessarie per proteggere le persone, deve inviare una Scheda d'informazione al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Sindaco, al Prefetto ed ai Vigili del Fuoco.
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, modificato ed integrato dal n. 238 del D.Lgs. 21 settembre 2005.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | SUE | ||||||
Area | Area urbanistica ed edilizia | ||||||
Responsabile | Testa arch. Margherita | ||||||
Indirizzo | Piazza Dante Alighieri, 27/c (primo piano) | ||||||
Telefono |
0321511627 |
||||||
Fax |
0321.511650 |
||||||
urbanistica@comune.cameri.no.it |
|||||||
PEC |
urbanistica.comune.cameri.no@legalmail.it |
||||||
Web |
https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003032&IdSU=Sue (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||
Note | I professionisti si ricevono esclusivamente su appuntamento | ||||||
Apertura al pubblico |
|
- All-1.pdf [.pdf 1,94 Mb - 08/09/2015]
- All-2.pdf [.pdf 456,25 Kb - 08/09/2015]
- ElaboratoTecnicoRIR.pdf [.pdf 689,1 Kb - 08/09/2015]
- Tav-1.pdf [.pdf 5,54 Mb - 08/09/2015]
- Tav-2.pdf [.pdf 711,26 Kb - 08/09/2015]
- Tav-3.pdf [.pdf 2,38 Mb - 08/09/2015]
- Tav-4.pdf [.pdf 1,15 Mb - 08/09/2015]
- Tav-5A.pdf [.pdf 7,59 Mb - 08/09/2015]
- Tav-5B.pdf [.pdf 3,13 Mb - 08/09/2015]
- Tav-6.pdf [.pdf 1,76 Mb - 08/09/2015]
- Tav-7.pdf [.pdf 870,21 Kb - 08/09/2015]
Ultimo aggiornamento pagina: 08/09/2015 15:13:41